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Quando le modalità di spaccio escludono la lieve entità anche in presenza di modici quantitativi

Aggiornamento: 29 giu 2022


 

Per l’applicabilità del quinto comma del dpr 309/90 necessaria una valutazione complessiva degli elementi di fatto

 

Con la recentissima sentenza del 24 gennaio 2022 la Cassazione con la sentenza n. 14961/22 è tornata a pronunciarsi sulla ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dal quinto comma dell'articolo 73 del DPR numero 309 del 1990 e ha posto l'accento sul ruolo assunto dall'imputato e sulle modalità di spaccio rispetto al quantitativo di stupefacente smerciato.


Nel caso di specie l’imputato operava in una piazza di spaccio seriale all'interno della quale è stato per lungo tempo il costante riferimento di molteplici acquirenti, ha posto in essere plurime condotte di gestione e smerciato ingente quantitativo di stupefacente, dimostrando una spiccata capacità di approvvigionamento continuativo e sistematico di eroina e cocaina.

Con il richiamo alla pronuncia n. 51063 emessa del 27 settembre 2018, le Sezioni Unite, confermando la pronuncia della Corte territoriale, hanno sancito il dovere del giudice di valutare complessivamente tutti gli indici esistenti, di vagliare gli aspetti normativamente rilevanti e di spiegare, infine, le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.


Non è possibile, infatti, riconoscere o escludere la lieve entità del fatto in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo a prescindere dalla considerazione degli altri elementi.


Nello stesso tempo, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma deve tenere in considerazione anche le concrete capacità di azione del soggetto e le sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alla peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.


Non può essere considerato di lieve entità, pertanto, "il fatto compiuto nel quadro della gestione di una piazza di spaccio ancorché gli episodi delle singole cessioni siano di modica quantità, giacché anche tale condotta - in quanto posta in essere nell'ambito di un'articolata organizzazione di supporto - è indice di una comprovata capacità dell'autore di assicurare uno stabile commercio di sostanza stupefacente".


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